Statuto

La SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE  ARCOBALENO viene costituito con lo scopo di gestire l''immobile denominato Centro Commerciale ARCOBALENO

La SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE  ARCOBALENO è denominata "SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE".

ART. 2 - SEDE 
La sede e l''Ufficio ex art. 2612 C.C. della società cooperativa consortile sono poste in MELFI, C.da Boschetto di Borea c/o il centro commerciale Arcobaleno, e potranno essere modificati previa delibera assembleare; con la quale potranno altresì essere istituite ovunque filiali, rappresentanze, agenzie e sedi secondarie.
 
ART. 3 - OGGETTO 
La società cooperativa viene costituito con lo scopo di gestire l''immobile denominato Centro Commerciale ARCOBALENO, sito in MELFI, C.da Boschetto di Borea s.n.c., in esso ricomprese sia le proprietà individuali che quelle comuni e più precisamente per:
a) l''organizzazione, il coordinamento e la gestione di tutti i servizi e di tutte le parti comuni del Centro Commerciale Arcobaleno, ivi comprese le attività di carattere pubblicitario, promozionale e di animazione, nonché quelle di sfruttamento commerciale delle stesse.
b) la promozione delle vendite, lo svolgimento di ricerche di mercato, la rilevazione di prezzi di mercato, lo svolgimento di attività di marketing;
c) la gestione, la manutenzione ed il mantenimento della funzionalità delle aree e degli impianti d''uso comune e di quelle adibite a parcheggio, le utenze condominiali;
d) ogni altra attività necessaria o, anche, semplicemente utile, per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle attività commerciali esercitate nel Centro Commerciale Arcobaleno ed il conseguimento dell''oggetto consortile.
 
ART. 4 – DURATA 
La durata del Consorzio è fissata dal 28/05/10 al 28/05/2030.
 
ART.5 QUOTE 
Le quote di partecipazione dei componenti il qui costituito Consorzio risultano dal Regolamento di cui al successivo art. 16.
 
ARTICOLO 6 - QUALIFICA DI CONSORZIATO 
Fanno parte del Consorzio, in forma obbligatoria, tutti gli operatori che esercitano attività commerciali, artigianali o di servizio nel Centro Commerciale Arcobaleno di Melfi (PZ), siano essi persone fisiche o giuridiche. L''ammissione al Consorzio avviene contestualmente alla stipula del contratto di acquisto, a qualsiasi titolo, o di locazione o di affitto di ramo d''azienda, del lotto di pertinenza nel Centro, in ragione della superficie occupata dal lotto all''interno del Centro stesso. In mancanza dell''operatore commerciale, al Consorzio parteciperà, sempre in proporzione alla superficie non occupata, il proprietario della stessa secondo le modalità indicate nel Regolamento Interno del Centro.
 
ARTICOLO 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI 
Ogni consorziato ha il diritto di:
  • partecipare alle assemblee esprimendo il proprio parere e voto in ragione dei millesimi occupati all''interno del Centro secondo la tabella millesimale fondiaria;
  • eleggere ed essere eletto nei diversi organi del Consorzio;
  • utilizzare i servizi che il Consorzio ritenga opportuno predisporre per loro;
  • rimborso della quota consortile sottoscritta, in caso di scadenza naturale del contratto o recesso anticipato concordato con la proprietà.
Ogni consorziato ha l''obbligo rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno del Centro e di ogni
altra norma stabilita dal Consorzio;
  • contribuire alle spese gestionali e promo - pubblicitarie disposte per il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio in ragione della superficie occupata all''interno del Centro secondo le tabelle di ripartizione allegate al Regolamento Interno e nei termini e con le modalità previste nel Regolamento stesso.
  • Nessun consorziato potrà sottrarsi dall''obbligo dei propri versamenti relativi alle spese del Consorzio, quand''anche rinunci all''utilizzazione, seppure parziale, di alcune delle iniziative disposte dal Consorzio.
In caso di trasferimento a terzi, a qualunque titolo dell''azienda, la qualità di consorziato si trasferisce all''acquirente. In tal caso è fatto obbligo all''operatore venditore di far assumere all''acquirente le obbligazioni già assunte verso il Consorzio medesimo, per le quali resterà comunque solidalmente obbligato per tutte le posizioni ancora aperte fino alla data di trasferimento a qualunque titolo.
 
ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSORZIATO 
La perdita della qualifica di consorziato può verificarsi nei seguenti casi:
  • cessazione, per qualunque motivo, dell''esercizio dell''attività commerciale all''interno del Centro;
  • cessazione o risoluzione del contratto in base al quale il Consorziato ha titolo per esercitare l'attività all''interno del Centro;
  • inadempimento all''obbligo di versamento dei contributi consortili previo sollecito e diffida ad adempiere;
  • ripetute inosservanze delle deliberazioni assembleari o consiliari nonché ripetute violazioni degli obblighi derivanti dallo Statuto o dal Regolamento Interno del Centro previa diffida ad adempiere;
  • dichiarazione di fallimento del consorziato o sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, nonché intervento di sentenza dichiarativa di interdizione, inabilitazione o condanna del consorziato ad una pena che comporti l''interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  • inadempimento all''obbligo di trasferimento delle quote consortili al nuovo operatore o alla proprietà dopo avere chiuso al pubblico il proprio locale per più di sei mesi.
I casi che giustificano la cessazione della qualità di consorziato sono documentati, in funzione della loro natura, al Comitato di Gestione del consorzio. Il Comitato di Gestione, preso atto dell''esistenza di condizioni di cessazione della qualità di consorziato, provvede a registrare formalmente l''avvenuta cessazione e a darne comunicazione al consorziato uscente.
 
ART. 9 - FUNZIONAMENTO 
Le spese di funzionamento generale della struttura consortile e tutte quelle disposte dal Consorzio per il raggiungimento dei propri scopi sociali, saranno poste a carico dei consorziati in proporzione alla loro quota di partecipazione e saranno approvate dall''Assemblea in sede di bilancio previsionale e consuntivo. Il Comitato di gestione redigerà periodici preventivi di spesa riferiti al budget previsionale approvato dall''assemblea, in base ai quali verranno determinate le quote ad essi riferite e saranno tenuti
alla corresponsione della propria quota, salvo conguaglio a rendiconto annuale. In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti rimborseranno annualmente al Consorzio stesso tutte le spese del suo funzionamento in modo che l''esercizio si chiuda sempre senza utili né perdite. E', comunque, tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.
 
ARTICOLO 10 - ESERCIZIO CONSORTILE 
L'esercizio consortile inizia l''1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dei proventi e delle spese dell''attività sono predisposti da società incaricata e sottoposti all''esame del Comitato di Gestione del Consorzio e approvati dall''Assemblea di tutti i consorziati. Il bilancio preventivo e consuntivo dovranno rispettivamente essere sottoposti all''approvazione entro il 31 dicembre dell''anno precedente e il 31 marzo dell''anno successivo a quello considerato. Il primo di tali rendiconti contemplerà l''attività consortile dalla data odierna al 31/12/2010. Il Presidente ed il Comitato di Gestione al loro insediamento dovranno provvedere a stimare le spese sostenute sino alla data di costituzione per il funzionamento del centro ed ogni altra debitoria riguardante l''oggetto del consorzio, per l''azzeramento di ogni debito nei confronti della proprietà e dell''Affittante, ripartiti in conformità alle quote millesimali ad essi riferite; il Presidente e il Comitato di Gestione all''atto di insediamento avranno comunque facoltà di valutare la congruità delle spese sostenute rispetto la budget approvato dall''assemblea; eventuali disallineamenti saranno oggetto di determinazione del Comitato di Gestione. Il bilancio consortile deve chiudere in pareggio.
 
ART. 11 - OMISSIS 
 
ART. 12 ORGANI
 Organi del Consorzio sono:
  • l'Assemblea dei consorziati
  • il Comitato di Gestione;
  • il Presidente;
Le cariche elettive sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per spese che derivino dall''esercizio di attività espressamente autorizzate dall''assemblea ordinaria.
 
ART. 13 ASSEMBLEA 
L'Assemblea è composta da tutti i titolari delle imprese consorziate, i quali possono anche farsi rappresentare con delega scritta anche da soggetti estranei. Ogni consorziato ha diritto ad un voto con peso proporzionale ai millesimi posseduti. L'assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in qualunque altro luogo purché in Italia. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea si raduna in via ordinaria una volta all''anno, per l''approvazione del bilancio consultivo e di quello previsionale ma può riunirsi tutte le volte che il Presidente o il Comitato di gestione lo giudichino necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno i due terzi dei consorziati o delle quote millesimali. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail contenenti l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco della materie da trattare, otto giorni prima di quello fissato per l''adunanza. Il voto di ciascun consorziato in assemblea ordinaria o straordinaria è equivalente ai millesimi di superficie del lotto all''interno del quale esercita la propria attività, secondo la tabella millesimale fondiaria "A", salvo quanto disposto qui di seguito. In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria si considera legalmente costituita se sono intervenuti almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei consorziati che rappresentino, nel caso di assemblea ordinaria, il 51% (cinquantuno per cento) dei millesimi del Consorzio e, nel caso di assemblea straordinaria, il 75% (settantacinque per cento) dei millesimi del Consorzio. In seconda convocazione l''assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti e qualunque sia il numero dei millesimi rappresentati: in seconda convocazione l'assemblea straordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti purché rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei millesimi del Consorzio. In prima convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei millesimi del Consorzio e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi dei millesimi del Consorzio. In seconda convocazione l''assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei millesimi dei soci intervenuti, qualunque sia il numero degli stessi, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei millesimi del Consorzio. Sono esclusi dal voto i soci non in regola con il versamento dei contributi consortili. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio. In mancanza presiederà il consorziato designato dalla maggioranza degli intervenuti. Spetta al Presidente, con pieni poteri, regolare la discussione e stabilire la modalità per le singole votazioni. Il Presidente, su designazione dell''assemblea, nomina un segretario, anche non consorziato; la redazione del verbale, anche nei casi in cui non è espressamente richiesto dalla legge, può essere affidata ad un Notaio. La constatazione della legale costituzione dell''assemblea è fatta dal Presidente dell''assemblea, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l''eventuale allontanamento di intervenuti, verificatisi nel corso dell''adunanza per qualsiasi ragione. L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo trimestre di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Gestione; l''assemblea ordinaria provvede all''approvazione del bilancio preventivo delle spese dell''esercizio sociale per l'anno successivo entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. All'assemblea ordinaria spetta inoltre l'elezione dei membri del Comitato di Gestione secondo le modalità indicate nel presente Statuto. L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere convocata dal Comitato di Gestione tutte le volte che questi lo reputi opportuno. Delle deliberazioni dell''Assemblea è redatto verbale a cura del presidente della seduta. I verbali sono trascritti in apposito libro ed i consorziati possono prenderne conoscenza e richiederne copia. L''assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità a quanto previsto dal codice civile, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea inoltre:
a) elegge due dei quattro membri del Comitato di gestione,uno dei quali espressione delle medie strutture non alimentari, considerato che per quanto riguarda gli altri due membri, uno di essi verrà direttamente indicato dalla proprietà, e l''altro dal legale rappresentante dell'ipermercato alimentare e non alimentare;
b) delibera sulle modificazioni del presente contratto e su tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente Atto alla competenza dell''assemblea;
c) delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Presidente e dal Comitato di Gestione o che vengano segnalati dai consorziati.
 
ART. 14 – COMITATO DI GESTIONE 
Il Comitato di gestione - del quale dovrà far parte in ogni caso un rappresentante della società proprietaria del centro ed un rappresentante dell''ipermercato alimentare e non alimentare - ha il compito di deliberare tutte le azioni che dovrà attuare il Presidente nella gestione del Consorzio ed ha la esclusiva competenza a deliberare in caso di:
  1. elezione del Presidente del Consorzio;
  2. delega della gestione del centro in favore di un soggetto terzo;
  3. redazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo del consorzio;
  4. eventuale nomina di un tesoriere se dovesse rendersi necessario;
  5. accettazione di nuovi partecipanti al consorzio;
  6. esclusione di consorziati per gravi inadempienze a mente del precedente art. 8.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei suoi partecipanti ed in caso di parità di voti tra i membri del comitato, il voto espresso dal Presidente garantirà la prevalenzadella decisione da esso espressa.
Per quanto attiene ai membri eletti dall''assemblea, si precisa che la mancata partecipazione a tre sedute continuative, senza giustificato motivo, comporta l''automatica decadenza dall''incarico, con la conseguenza che l''Assemblea verrà tempestivamente convocata dal Presidente ai fini dell''elezione di un nuovo membro all''interno del Comitato di gestione.
 
ART. 15 – PRESIDENTE DEL COMITATO E VICE PRESIDENTE 
Il Consorzio è amministrato da un Comitato di Gestione al cui interno viene eletto un Presidente: entrambi gli organi durano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri del Comitato di Gestione nominano il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell''assemblea e del Comitato di Gestione, adempie a tutti i compiti che gli vengono affidati dal Comitato, ed esercita le altre facoltà ed i compiti attribuitigli dal presente Statuto. Egli rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati, dei terzi ed in giudizio. La firma a nome e per conto del Consorzio spetta al Presidente. Il potere di firma spetta altresì ai soggetti che saranno designati dal Comitato stesso. Il potere di firma importa la facoltà di esigere e quietanzare ovunque, coerentemente
alle deliberazioni dell''assemblea e del comitato di gestione ed agli indirizzi dettati dal budget previsionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri spettano, pro tempore, al Vice Presidente o, in mancanza anche di quest''ultimo, ad un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio coerentemente alle deliberazioni del Comitato di Gestione e dell''Assemblea, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l''attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, di effettuare transazioni, incassare somme, quietanzare, nominare all''uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l''esecuzione delle deliberazioni assembleari, il Presidente ha firma libera. Il Presidente, inoltre, dietro approvazione del Comitato di Gestione può:
  • assumere e licenziare i dipendenti in genere del Consorzio; determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell''adempimento delle mansioni loro affidate;
  • provvede alla gestione del fondo consortile;
  • vigila per l''esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati.
 
ART. 16 REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 
Il Consorzio adotta come proprio il Regolamento Interno del Centro. Il Regolamento può essere modificato o integrato dall'Assemblea Consortile (art. 13 Statuto Consortile), allo scopo di tener conto dei problemi e delle situazioni particolari che saranno state studiate dal Comitato di Gestione o dalla Proprietà, con le maggioranze previste dall''articolo 13 (tredici) dello Statuto stesso e fatto salvo il diritto di veto della società esercente l'Ipermercato, espresso sempre ai sensi dell''articolo 11 (undici) dello Statuto Consortile.
 
ART. 17 CONTROVERSIE 
Qualunque controversia che possa sorgere fra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti stessi, sarà deferita al giudizio un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Melfi, su istanza della parte più diligente. La procedura arbitrale sarà regolata dalle norme previste dal codice di procedura civile vigente.
 
ART. 18 - OMISSIS 
ART. 19 - OMISSIS 
ART. 20 - OMISSIS